Riassunzione dell’esecuzione immobiliare post sospensione causa Covid: ecco quando decorre il termine semestrale
Il riferimento è la conoscenza legale, in capo ai creditori, dell’applicazione della sospensione alla procedura esecutiva
In caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole vigenti stabilite per l’impugnazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito)
È generale il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali si annovera il privilegio processuale del creditore fondiario, eccezione, questa, che però fa riferimento al solo fallimento, e, oggi, alla liquidazione giudiziale