Assegno divorzile all’ex coniuge che ha rinunciato alla stabilità lavorativa per prendersi cura della famiglia

Legittimo parlare di sacrificio, in funzione delle esigenze familiari, di aspettative professionali e reddituali

Assegno divorzile all’ex coniuge che ha rinunciato alla stabilità lavorativa per prendersi cura della famiglia

Assegno divorzile per l’ex coniuge che ha lavorato sì, durante il matrimonio, ma sempre come stagionale o con contratto a tempo determinato, e ciò per prendersi cura della famiglia.
Questa la visione dei giudici (ordinanza numero 16574 del 27 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno confermato il diritto di una donna a percepire un assegno divorzile da 500 euro al mese, ritenendo la sussistenza di uno squilibrio fra la situazione reddituale della donna e dell’ex marito e catalogando tale squilibrio come l’effetto del sacrificio, da parte della donna, in funzione delle esigenze familiari, di aspettative professionali e reddituali.
Decisivo un dettaglio, nella vicenda in esame: la donna ha dimostrato di aver sempre svolto attività lavorativa, ma quasi sempre a tempo determinato o stagionalmente, e ciò ha fatto sì che fosse lei ad occuparsi prevalentemente della cura della casa e delle figlie, avendo lavorato, peraltro, come coadiuvante presso l’impresa familiare gestita dalla figlia.
Così si spiega anche la rinuncia della donna all’attività lavorativa come membro dell’impresa familiare.
In sostanza, si è accertato che la donna ha sempre lavorato a tempo determinato e lo ha fatto per dedicarsi alla famiglia e alle figlie, e solo successivamente alla cessazione del l’impresa familiare, ella ha intrapreso la ricerca di lavori a tempo pieno.
Logico, quindi, riconoscerle un assegno divorzile. Soprattutto alla luce del principio secondo cui la funzione compensativa dell’assegno divorzile, che assorbe quella assistenziale, giustifica il riconoscimento di un assegno commisurato al contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altro coniuge.

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