Incidente a scuola: decisive le prove della colpevole omissione di vigilanza sugli studenti

L’inadempimento dell’obbligo di vigilanza non può essere affermato in via presuntiva, ma richiede l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, della concreta possibilità per il docente di percepire e impedire il comportamento imprudente dell’alunno

Incidente a scuola: decisive le prove della colpevole omissione di vigilanza sugli studenti

Incidente a scuola: lesioni per lo studente. Nessun addebito, però, al professore, e, quindi, alla scuola, se non vi è prova concreta di una sua colpevole omissione di vigilanza.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 10586 del 21 aprile 2026), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto a seguito di quanto verificatosi in una scuola superiore in Basilicata, precisano che, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione scolastica per i danni subiti dall’alunno durante lo svolgimento dell’attività didattica, se il rapporto è qualificato come contrattuale, la parte lesa assolve l’onere probatorio a suo carico dimostrando che il danno si è verificato nel corso del rapporto e in connessione con l’attività scolastica, mentre incombe sull’amministrazione la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo di vigilanza ovvero della riconducibilità dell’evento a causa non imputabile a sé.
Per quanto concerne, poi, l’inadempimento dell’obbligo di vigilanza, esso non può essere affermato in via presuntiva, ma richiede l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, della concreta possibilità per il docente di percepire e impedire il comportamento imprudente dell’alunno. Laddove, invece, risulti che l’azione dannosa sia stata posta in essere in modo improvviso, in luogo non immediatamente controllabile e senza che il docente potesse avvedersene, deve escludersi la responsabilità della scuola per omissione di vigilanza.
Chiari i dettagli dell’episodio che ha dato origine al contenzioso: una mattina di maggio di quasi venti anni fa, uno studente, mentre si trova in palestra per la lezione di Educazione Fisica, in assenza del docente, si procura un trauma bulbare all’occhio sinistro, giocando con un’asta di ferro, già utilizzata come componente di un palco allestito per una manifestazione scolastica.
Inevitabile l’azione risarcitoria proposta nei confronti della scuola e, quindi, del Ministero dell’Istruzione, azione risarcitoria respinta, però, non solo dai giudici di merito ma anche dai magistrati di Cassazione.
In premessa viene sottolineata l’accertata presenza del professore all’interno della palestra nel momento in cui lo studente, improvvidamente giocando con una mazza di ferro, si ferì all’occhio.
Detto ciò, va valorizzato un ulteriore dato: si è appurato che lo studente
si era, all’epoca, deliberatamente allontanato dalla cattedra, senza preventiva autorizzazione, e che il docente, collocatosi dietro la cattedra, non era in condizioni di avvedersi dell’allontanamento indebito dell’alunno e di quanto questi facesse in altra zona della palestra. Ciò perché il professore aveva la visuale ostruita dalla presenza degli altri alunni rimasti in piedi davanti a lui intorno alla cattedra, intenti ad ascoltare la sua lezione.
In sostanza, non avendo lo studente neppure dimostrato che il professore si fosse accorto o potesse comunque accorgersi del suo indebito allontanamento e del suo comportamento imprudente, posto in essere in quel frangente all’interno della palestra, non è ravvisabile nessuna responsabilità della scuola per omissione di vigilanza.

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