Via libera al concordato preventivo in continuità se garantisce i creditori
Possibile per la società liquidare una parte di beni e destinare la restante parte alla prosecuzione dell’attività
In caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole vigenti stabilite per l’impugnazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito)
È generale il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali si annovera il privilegio processuale del creditore fondiario, eccezione, questa, che però fa riferimento al solo fallimento, e, oggi, alla liquidazione giudiziale