Liquidazione generale del patrimonio di un’associazione sciolta: no all’applicazione del privilegio processuale concesso, di solito, al creditore fondiario

È generale il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali si annovera il privilegio processuale del creditore fondiario, eccezione, questa, che però fa riferimento al solo fallimento, e, oggi, alla liquidazione giudiziale

Liquidazione generale del patrimonio di un’associazione sciolta: no all’applicazione del privilegio processuale concesso, di solito, al creditore fondiario

In caso di liquidazione generale del patrimonio di un’associazione sciolta., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dal ‘Testo unico bancario’ al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni dell’ente compresi nella procedura di liquidazione.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 32521 del 13 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’esecuzione immobiliare promossa da una società finanziaria (cessionaria dei crediti di un istituto di credito, nei confronti di una associazione (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale, in forza di mutuo fondiario (titolo posto a base di un pignoramento).
Per i giudici di Cassazione
il quadro normativo di riferimento è costituito, innanzitutto dalle disposizioni che disciplinano la liquidazione delle persone giuridiche, anche mediante il rinvio a disposizioni della legge fallimentare (e, ora, del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’) riguardanti la liquidazione coatta amministrativa. Rilevante, altresì, la legge fallimentare, con specifico riferimento al paletto secondo cui, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
In sostanza, è generale il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali si annovera il privilegio processuale del creditore fondiario, alla luce della norma secondo cui l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
Quest’ultima disposizione introduce un’eccezione alla regola. Perciò, poiché essa fa riferimento al solo fallimento, e, oggi, alla liquidazione giudiziale, il privilegio del creditore fondiario non trova applicazione nella liquidazione generale del patrimonio dell’associazione.
Vi sono poi, aggiungono i giudici, anche altre ragioni che militano a sostegno dell’impossibilità, per il creditore fondiario, di dare avvio o proseguire procedure individuali in danno dell’associazione in liquidazione. Tra queste ragioni, poi, un’omologia tra la procedura concorsuale fallimentare e la liquidazione controllata disciplinata dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Ma, osservano i giudici, nella vicenda in esame non si può ravvisare alcuna omologia tra la liquidazione generale del patrimonio dell’ente associativo – che non è un imprenditore, bensì un ente morale – e le procedure concorsuali rette dal ‘Codice della crisi’, sicché non vi è motivo di uniformare la disciplina riconoscendo un identico (e privilegiato) trattamento del creditore fondiario.
E proprio sulla base della differente tipologia dei soggetti sottoposti a procedura, si può osservare che la liquidazione delle persone giuridiche diverse dalle imprese non consente una totale sovrapposizione delle regole stabilite per il fallimento e per la liquidazione coatta amministrativa, stante la diversa finalità, attività e disciplina delle compagini.
Da ultimo, un indizio utile può essere tratto dalla legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, che, tra i principi e criteri direttivi, per la liquidazione giudiziale aveva tra l’altro previsto di escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari, e di prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.

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