Presupposti per la fallibilità: possibile fare riferimento a strumenti probatori alternativi ai bilanci
Il debitore può avvalersi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa

A fronte di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’imprenditore in crisi può fornire la prova della inesistenza dei presupposti soggettivi previsti per la fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 10576 del 23 aprile 2025 della Cassazione), i quali aggiungono poi che, in particolare, il debitore può avvalersi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa, documento da ritenere alternativo alla produzione dei bilanci depositati.
Ragionando in questa ottica, quindi, l’omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare non ha rilievo, di per sé, al fine di ritenere non assolto l’onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, rimanendo del tutto estranea alla logica della norma una funzione sanzionatoria dell’imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio.
Nella specifica vicenda, presa in esame dai giudici, una ‘s.r.l.’ in liquidazione ha impugnato la sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata su ricorso di un creditore, e ha dedotto il mancato superamento delle soglie soggettive previste dalla legge fallimentare.
I giudici di merito hanno però respinto le obiezioni sollevate dalla ‘s.r.l.’. Ciò perché la società non ha assolto all’onere della prova, non avendo più depositato i bilanci dal momento della messa in liquidazione, nel corso dell’esercizio 2011, dalla cui redazione e deposito presso il ‘Registro delle Imprese’ la società non poteva ritenersi esonerata per effetto della mera messa in liquidazione.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali precisano che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il debitore può fornire la prova della insussistenza dei presupposti soggettivi, previsti dalla legge fallimentare, anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi , come le scritture contabili dell’impresa e come qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa.
In questa ottica, quindi, l’omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare – omissione rilevante ai fini dell’obbligo di consegna al curatore post sentenza dichiarativa di fallimento – non ha rilievo, di per sé al fine di ritenere non assolto l’onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare.