Patto parasociale smentito e nomina ad amministratore delegato saltata: possibile il risarcimento
Fondamentale però valutare la solidità e l’univocità della posizione assunta dai soci sottoscrittori del patto
Necessario certificare però che il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro
Non sufficienti, poi, dati reddituali oscillanti e contraddittori che non consentano di inferire con ragionevole certezza l’esistenza del collegamento eziologico tra l’invalidità permanente e la diminuzione di guadagno