Licenziamento concordato, dipendente rinuncia all’indennità di preavviso: sussiste comunque l’onere contributivo
Plausibile la richiesta avanzata dall’istituto previdenziale nei confronti della società datrice di lavoro
Necessario certificare però che il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro
Non sufficienti, poi, dati reddituali oscillanti e contraddittori che non consentano di inferire con ragionevole certezza l’esistenza del collegamento eziologico tra l’invalidità permanente e la diminuzione di guadagno