Credito azionato non presente nell’avviso in Gazzetta Ufficiale: legittima l’opposizione del debitore
Non sufficiente la dichiarazione della banca che conferma l’intervenuta cessione del credito
In caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole vigenti stabilite per l’impugnazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito)
È generale il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali si annovera il privilegio processuale del creditore fondiario, eccezione, questa, che però fa riferimento al solo fallimento, e, oggi, alla liquidazione giudiziale