Sosta nello stallo per i disabili: non basta la copia del ‘contrassegno invalidi’

Inequivocabile la normativa: in caso di utilizzazione, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli

Sosta nello stallo per i disabili: non basta la copia del ‘contrassegno invalidi’

Copia del ‘contrassegno invalidi’ insufficiente per legittimare il parcheggio nello stallo riservato ai disabili. Confermate dai giudici (sentenza numero 6892 del 14 marzo 2025 della Cassazione) le multe inflitte ad una donna, sanzionata, alla luce della normativa vigente all’epoca, per avere parcheggiato gratis in una zona di sosta a pagamento. Scenario della vicenda è la provincia barese. A finire nei guai è una donna, destinataria di due sanzioni amministrative, irrogatele per aver parcheggiato in zona regolamentata senza titolo autorizzativo e per avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli delle persone invalide senza però esporre il relativo contrassegno». Per i giudici di merito sono inutili le obiezioni sollevate dalla donna. Innanzitutto, perché la sosta in zona regolamentata presuppone il relativo titolo autorizzatorio, sicché non è sufficiente il ‘contrassegno invalidi’, che vale ad esonerare i titolari dai divieti di sosta stabiliti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non potendosi invocare l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico. In secondo luogo, riguardo al parcheggio riservato agli invalidi, per poterne fruire è necessario esibire il relativo contrassegno in originale mentre la donna ha esibito una fotocopia che, in attesa di rinnovo, confermava che lei non era in possesso di autorizzazione al momento del fatto. Decisivo il riferimento alla normativa: per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la loro mobilità. I soggetti legittimati ad usufruire di quelle strutture sono autorizzati dal sindaco del Comune di residenza. Così, alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai Comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo, contrassegno che è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. Fondamentale un dettaglio: in caso di utilizzazione, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Inoltre, il contrassegno è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire, esponendolo su qualsiasi veicolo adibito al suo servizio e la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. E il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili va letto nel senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportino la persona disabile e siano, quindi, al suo servizio. Tirando le somme, la sosta e l’accesso in zone soggette ad autorizzazione sono subordinate non solo al possesso ma anche all’esposizione del pass in originale, non essendo consentito, per procedere ai controlli e per assicurare l’uso personale dell’autorizzazione, l’utilizzo di fotocopie. E dal 2021 è stato reso possibile associare la singola autorizzazione ad uno o più veicoli identificati mediante la targa, per il controllo in tempo reale di eventuali irregolarità. Però, a fronte, come nella vicenda in esame, di un contrassegno cartaceo, solo l’utilizzo dell’originale consente di evitare o contenere possibili abusi. L’eventuale duplicazione o l’uso di fotocopie è di ostacolo per l’effettuazione dei controlli (specie in caso di sosta in assenza del titolare), anche quando sia pendente la pratica di rinnovo, né ciò vale a scusare la condotta del titolare in caso di riconsegna dell’originale richiesta dall’amministrazione. In generale, una volta scaduto il contrassegno, è preclusa la circolazione o la sosta o nelle aree riservate, per cui, se il soggetto ha necessità di avvalersi del contrassegno oltre il periodo di efficacia e senza soluzioni di continuità, deve necessariamente avviare per tempo le procedure di rinnovo. Ma, in questa ottica, la riconsegna dell’originale non è prescritta, né appare indispensabile sin dal momento della presentazione della domanda di rinnovo, ma solo al momento del rilascio della nuova autorizzazione, in modo da soddisfare il requisito dell’uso personale e di un unico contrassegno da parte del soggetto avente diritto. Tornando alla vicenda oggetto del processo, quindi, non era sufficiente l’esibizione di una fotocopia, né che il contrassegno fosse stato riconsegnato per il rinnovo, essendo onere del titolare richiedere un titolo autorizzatorio temporaneo, un duplicato o altro documento equipollente, da utilizzare in originale, o provare di non averne avuto disponibilità per cause non superabili. Per quanto concerne, poi, il parcheggio gratis nella zona di sosta a pagamento, esso è illegittimo, chiariscono i giudici, nonostante il ‘contrassegno invalidi’, che non può consentire il parcheggio negli spazi a pagamento nel caso in cui non vi siano posti riservati alla sosta dei disabili. Decisiva la constatazione che il ‘Codice della strada’ applicabile all’epoca dei fatti non prevedeva alcuna esenzione, riservata per i titolari di ‘permesso disabili’, dal pagamento del pedaggio in zone di parcheggio. All’epoca delle multe inflitte alla donna, quindi, la previsione normativa non esentava il disabile, detentore dello speciale contrassegno, dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell’autovettura a suo servizio negli spazi di sosta in zona delimitata dalle cosiddette ‘strisce blu’, neppure ove fossero indisponibili i posti riservati ai disabili, non potendo invocarsi l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta, chiosano i magistrati.

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