Assegno di divorzio: riconosciuto anche solo sulla base di esigenze meramente assistenziali
Necessario certificare però che il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro
L’assegno di divorzio può essere riconosciuto anche solo a fronte di esigenze strettamente assistenziali quando il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 26392 del 30 settembre 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura dello scontro tra due ex coniugi, aggiungono che la determinazione dell’assegno deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando, nello specifico, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, la durata del matrimonio e l’età del soggetto che ha diritto all’assegno. Irrilevante, invece, il riferimento alla situazione patrimoniale delle famiglie di origine dei coniugi e all’apporto economico eventualmente da esse fornito.
Nel caso specifico si è fatto riferimento al grave handicap e alla totale inabilità al lavoro della donna, due dati che hanno caratterizzato la convivenza familiare durante il matrimonio. Legittimo, quindi, valorizzare lo stato di salute della donna, essendo esso causa del considerevole divario fra le condizioni economiche degli ex coniugi, nell’ottica del riconoscimento dell’assegno divorzile.
In generale, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune fornito dal coniuge che richiede l’assegno, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età del coniuge che richiede l’assegno. Ciò tuttavia non significa che ai fini del riconoscimento dell’assegno debba essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale.
Difatti, l’assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto, può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, come, appunto, grossi problemi di salute.